| L'Acquisto |
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| Generale - ABC Acquisto/Vendita |
| Scritto da Luigi Volpe |
| Giovedì 01 Gennaio 2009 23:26 |
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Cercare casa può essere un piacere ma è sicuramente un impegno; chi compra la prima casa si trova ad affrontare mille dubbi e perplessità, per questo è meglio fermarsi un momento e raccogliere bene le idee considerando le proprie esigenze e disponibilità economiche (verificare l'eventuale possibilità di accedere ad un mutuo). Individuata la tipologia ideale e la spesa da affrontare, si procede alla ricerca dell'immobile sui giornali di annunci economici o ci si affida ad un agente immobiliare: una figura tecnico legale che per esercitare la professione ha bisogno di un "patentino" rilasciato dalla camera di commercio a seguito di un corso di studi concluso con un esame di stato. Trovato l'immobile che fa al proprio caso, si procede con la sottoscrizione di una proposta d'acquisto: essa può indicare un prezzo leggermente diverso da quello richiesto. Per conferma di ciò che propone, l'acquirente versa al venditore un assegno a titolo di acconto di caparra. Nel caso in cui si tratti con un'agenzia immobiliare, l'acquirente lascia depositato in agenzia l'assegno con la clausola "non trasferibile" intestato al proprietario (e non all'agente) e sarà poi compito dell'agente riconsegnarlo se tale proposta non viene accettata. Le differenze fra le due tipologie di caparra sono generalmente legate alle procedure che vengono attivate in caso di inadempienza contrattuale. La caparra confirmatoria (art. 1385c.c.: somma di denaro che va versata all'atto del compromesso) prevede che, se chi ha versato la caparra risulta inadempiente, il venditore può decidere se trattenere la caparra o ricorrere al giudice per l'esecuzione coatta del contratto. Se invece è il venditore ad essere inadempiente, l'acquirente ha diritto alla restituzione del doppio di quanto versato, fermo restando anche per lui il diritto di ricorrere al giudice per l'esecuzione forzata dello stesso. La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.: più semplice della confirmatoria) prevede che in caso di inadempienza viene semplicemente persa dall'acquirente la somma anticipata e trattenuta dal venditore a titolo di corrispettivo del recesso. In caso sia il venditore ad essere inadempiente, l'acquirente ha diritto alla restituzione del doppio della stessa. Anche nel compromesso vengono riportate le generalità dell'acquirente e del venditore, i dati identificativi dell'immobile, il prezzo, i tempi e le modalità di pagamento, la data del rogito, l'esistenza di ipoteche o altri vincoli, la regolarità rispetto alle norme urbanistiche (concessioni edilizie, condoni, ecc..), la descrizione dell'immobile, la caparra confirmatoria o penitenziale. |
| Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Novembre 2009 23:07 |






